IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1987 relativo al riordinamento della scuola  di  specializzazione  in
medicina interna I;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 9 ottobre
1992;
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n.  1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 283 relativo alla scuola  di  specializzazione  in  medicina
interna e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  283.  -  La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni
comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno  di  corso
nel quale dovra' aver frequentato uno degli indirizzi attivati dovra'
indicare   l'indirizzo  prescelto.  Ciascun  anno  di  corso  prevede
ottocento ore di insegnamento e di  attivita'  pratiche  guidate.  In
base  alle  strutture  ed  attrezzature  disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  a  norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 23 ottobre 1992
                                                           Il rettore